Normativa Ambientale

Il controllo della produzione dei rifiuti da parte delle imprese è uno degli argomenti più complessi affrontati negli ultimi anni. La verifica del “ciclo vitale” di prodotti di scarto, materiali obsoleti e veri e propri rifiuti della produzione, sono argomenti sui quali più volte l’UE si è pronunciata con l’emanazione di numerose Direttive.

Tra i provvedimenti legislativi emanati a livello nazionale, primo tra tutti è il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997. Prima dell’entrata in vigore del Decreto, il settore agricolo praticamente era esonerato da obblighi di legge in materia di rifiuti; successivamente l’azienda agricola, in quanto “impresa”, equipaggiata, ai fini della legge, alle imprese industriali, artigiane e commerciali, a parte qualche esenzione di non poco conto (quale ad esempio quella dagli impegni burocratici per le imprese agricole con volumi di affari inferiori ai 15 milioni annui), è andata soggetta a tutti i severi obblighi di legge, sia sostanziali (divieto di abbandono di rifiuti pericolosi) che burocratici (tenuta di registri di carico e scarico, compilazione dei formulari di identificazione, presentazione del Mud) .

In definitiva il settore agricolo, che concorre marginalmente alla produzione di rifiuti pericolosi (essendo sostanzialmente limitatamente agli olii usati e alle batterie usate), deve ormai rispettare tutti i gravosi impegni della legge. A questo punto risorge il problema essenziale di come conciliare la salvaguardia dell’ambiente, che evidentemente rimane la finalità ultima di una avanzata legislazione ambientale, con la “sostenibilità” del rispetto della norma all’interno della normale gestione di un’azienda agricola. Quella della compatibilità, per esperienza ormai consolidata, è la condizione sine qua non affinché qualsiasi normativa, indipendentemente dalla sua correttezza formale, possa avere una sua corretta applicazione pratica. L’agricoltore, come utilizzatore delle risorse naturali e territoriali qualitativamente elevate, è interessato per primo alla salvaguardia dell’ambiente in quanto l’utilizzo delle risorse qualitativamente elevate è importante fattore di produzione. Lo Stato, per ottusa “comodità e pigrizia”, introduce spesso onerose procedure burocratiche per nulla funzionali al raggiungimento degli obiettivi delle leggi che emana, ma che comportano solo carichi notevoli alle aziende.

E anche nell’architettura di questa disposizione legislativa si è costruita una bardatura burocratica estremamente complessa. Una delle questioni gestionali più problematiche del Decreto era che, da una parte era vietato agli agricoltori il trasporto dei rifiuti pericolosi (essendo questa facoltà riservata a trasportatori espressamente abilitati) e dall’altra, la pronunciata dispersione delle aziende e la limitata produzione di rifiuti pericolosi agricoli, nelle zone più impervie, rendevano economicamente non conveniente il ritiro dei rifiuti da parte delle ditte abilitate. Il rischio, dunque, era che i rifiuti restassero in azienda oltre l’anno consentito dal decreto. Il problema è stato superato con il decreto legislativo recante disposizioni in materia di “contenimento dei costi di produzione” per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 1998 nel quale è stato inserito un articolo che introduce due importanti novità per quanto riguarda i rifiuti agricoli:

• La prima valutazione è consentita all’imprenditore agricolo il trasporto di propri rifiuti pericolosi (quando questi non eccendo per ogni viaggio: 2 accumulatori esausti, 15 litri di olio esausto, 5 contenitori di prodotti fitosanitari) verso i centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblici servizi o da consorzi obbligatori.

• La seconda chiarisce sostanzialmente che gli imprenditori agricoli dovranno presentare il loro primo Mud (modello unico di dichiarazione) il 30 aprile 1999 per i rifiuti prodotti dalla data in vigore dell’apposito modello di carico e scarico fino alla fine del 1998.

Normativa di riferimento

Decreto Ministero della Sanità 26 marzo 1994 –  Raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale

Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 – Attuazione direttive Cee sui rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi

Decreto Ministeriale n. 145 del 1 aprile 1998

Decreto Ministeriale n. 148 del 1 aprile 1998

Decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 – Disposizione in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole

Decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999 – Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento

Scroll to Top