Addetti

 Addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche

Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica, l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.

Il personale addetto e i familiari dell’imprenditore dovranno essere inquadrati con contratti per lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

Per lo svolgimento di attività relative a servizi complementari è consentito il ricorso a fornitori esterni.


Normativa di riferimento:

1. Circolare INPS n. 34 del 7 febbraio 2002 – DD. LLgs. n. 226, 227 e 228 del 2001 – Pesca, acquacoltura, selvicoltura, attività agricole

2. Ministero del lavoro e della previdenza Sociale – circolare n. 41 del 22 marzo 1991 – Inquadramento previdenziale dell’Agriturismo

3. INPS – Circolare n. 125 del 13 giugno 1996 – Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali: Precisazioni

4. INPS – Circolare n. 186 del 1 dicembre 2003 – Decreti legislativi n. 226, 227, 228 del 18 maggio 2001

5. INAIL – Risoluzione del 16 maggio 1986

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