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Partendo, dunque, dal concetto di impresa agricola (artt. 2082 cc, ss.), l’avv. Rizzuto ha delineato in modo chiaro la figura dell’imprenditore agricolo, quali siano le discipline a cui questo è sottoposto e da quali sia esonerato, ponendo questo in una posizione di vantaggio rispetto a quella dell’imprenditore commerciale.

«È davvero così netta la distinzione tra impresa agricola e commerciale sotto l’aspetto della multifunzionalità?» il quesito rivolto dalla Rizzuto ai convenuti, specificando poi come l’impresa agricola venga definita multifunzionale «quando è caratterizzata da aspetti come la spiccata tendenza alla diversificazione dei servizi che essa offre, l’allargamento delle funzioni, il forte radicamento con il territorio, le potenzialità dell’impresa agricola a generare “valore sociale”».

Con il ricorso costante al codice, sono state rimarcate le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione di attrezzature o risorse dell’azienda, sottolineando altresì l’essenza immutata del requisito soggettivo, identità tra esercente e attività principale, accostata al radicale mutamento di quello oggettivo, là dove il criterio di normalità è sostituito con quello di prevalenza. Qui si apre una riflessione maggiormente accurata della relatrice, in merito al soggetto di prevalenza, fondamentale per la distinzione di attività agricole o commerciali, ed in quel rapporto (di prevalenza) tra attività agricola e agrituristica rapportata ai regolamenti regionali.

L’avvocato diviene più provocatorio nel rapporto con i convenuti, aprendo la trattazione sulle fonti di energia rinnovabile, il cui fine è indubbiamente volto ad evitare fenomeni di inquinamento, facendo ricorso a provvedimenti mirati che incentivino verso tale direzione ecologista.

Nel corso dell’incontro, numerosi gli spunti offerti agli imprenditori agricoli che prontamente hanno esposto alla Rizzuto le proprie perplessità ed i quesiti rispetto a quanto esposto, suddividendo di fatto la relazione del legale in due tranche.

Di tradizione e riscoperta della terra, è tornata a parlare, nell’intermezzo, anche la presidente Rosa Critelli, guardando alla pandemia anche sotto una luce differente, la luce dell’opportunità per riappropriarsi di qualcosa oramai lasciato nell’oblio, distrutto dalla mano dell’uomo. «Il punto di forza è quello che appartiene alla tradizione» ha sottolineato la presidente di “Agricoltura è”, valutando in chiave moderna l’esigenza dei turisti che si approcciano alla vacanza in agriturismo piuttosto che in un villaggio vacanze, dove, nonostante la volontà di trovare ogni confort del caso, auspicano di essere immersi nella tradizione, dal momento in cui si siede a tavola, a quando si vivono le giornate all’aria aperta.

Proposta sorta nel corso del dibattito e fortemente apprezzata, in particolare dal presidente Mangone così come da ogni presente, quella dell’avv. Rizzuto, indirizzata all’istituzione di un corso di formazione in diritto agrario o un master in diritto agro-ambientale presso uno degli atenei calabresi. Paradossale, difatti, che nessuna delle università calabresi, concentri la propria attenzione verso un aspetto così rilevante intriso della quotidianità e della tradizione locale.

La relazione è dunque ripresa dall’ambito ambientale ed in particolare dallo smaltimento dei rifiuti, constatando come l’impresa agricola eserciti già molteplici attività di gestione dei rifiuti, da intendersi come operazioni di raccolta preordinata al successivo smaltimento, recupero e creazione di risorse. «Con riferimento alle varie operazioni di smaltimento, l’impresa agraria può agire nel senso della raccolta mediante un deposito temporaneo dei rifiuti» ha quindi spiegato Rizzuto, ricordando come, ogni impresa, debba comunque presentare esplicita iscrizione presso l’apposito albo.

«Il tentativo di svolgere un’attuale ricognizione delle attività agricole per connessione, dovrebbe avvenire secondo una diversa e rinnovata lettura dei criteri tradizionali», ha aggiunto in ultimo l’avvocato, rimarcando come «l’impresa agricola continui ad emanciparsi dalla sua tradizionale connotazione produttiva, assumendo, sempre più, le sembianze di una nuova ed evoluta impresa in termini “agro-ambientali”». La scelta viene quindi lasciata dall’avvocato ai presenti: «limiti o potenzialità dell’impresa agricola? Impresa agricola tradizionale o multifunzionale?».